Descrizione
Ai sensi dell'art. 96 lettera f) del R.D. 523/1904 sono vietate "Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, a distanza dal piede degli argini minore di metri quattro per le piantagioni e di metri dieci per gli edifici.
La regione Piemonte con la Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET specifica, relativamente all'art. 96 lettera f) del R.D. 523/1904, che tale disposto si applica "a tutti ì corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, nonché a quelli appartenenti al demanio ancorché non iscritti nei predetti elenchi".
La norma dispone quindi che, in assenza di discipline locali, le distanze da rispettare sono
- ai sensi dell'art. 96 lettera f - pari • almeno a metri 4 e metri 10.
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Ultimo aggiornamento
15/10/2026 08:52