Le piantagioni di alberi, siepi deve essere eseguita a distanza non inferiore a mt 4,00 metri dal piede dell'argine dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (o a quelli appartenenti al demanio ancorché non iscritti nei predetti elenchi).
La realizzazione di edifici deve invece rispettare la distanza di 10,00 mt. dal piede dell'argine dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (o a quelli appartenenti al demanio ancorché non iscritti nei predetti elenchi).